Il pubblico dipendente non può fare l’avvocato
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 novembre 2023, n. 31776 ha affermato che l’incompatibilità assoluta tra professione di avvocato e status di pubblico dipendente integra ex se pericolo per l’ente, agli utenti o ai terzi, non essendo necessario allegare e provare da parte dell’amministrazione il concreto pericolo connesso alla violazione dell’obbligo di comportamento, perché tale rischio è già stato valutato dal legislatore all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e agli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 339/2003, nonché all’art. 3 del D.P.R. n. 62/2013. In linea con la funzione sanzionatoria delle disposizioni, è consentito il recupero dei proventi di attività esercitata dai lavoratori part-time se lo svolgimento dell’attività professionale concomitante al pubblico impiego non sia stata autorizzata dall’amministrazione di appartenenza o comunque non sia in assoluto autorizzabile. L’ordinanza è da condividere per la ratio di fondo della normativa limitativa del cumulo, poiché tendente a realizzare l’interesse generale sia al corretto esercizio della professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti.