Agevolazione prima casa: in caso di revoca, il venditore è responsabile in solido
In tema di benefici per l’acquisto della prima casa, la revoca dei medesimi comporta la responsabilità solidale del venditore, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, qualora sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza di presupposti per fruire del trattamento agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, quali, ad esempio, l’avere l’immobile caratteristiche di lusso. Così ha deciso la Cassazione civile con l’ordinanza n. 33703/2023.