Il divieto di sciopero degli insegnanti pubblici non li priva della loro libertà sindacale: lecite le sanzioni disciplinari
Pronunciandosi su un caso “tedesco” in cui si discuteva della legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte ad alcuni insegnanti pubblici di scuole statali, la Grande Camera della Corte EDU ha escluso, a schiacciante maggioranza (16 voti favorevoli e 1 contrario), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso era stato originato dalle sanzioni disciplinari inflitte ai ricorrenti, insegnanti con status di dipendente pubblico, per aver partecipato, durante l’orario di lavoro, a scioperi organizzati dal loro sindacato per protestare contro il peggioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti. La Grande Camera della Corte EDU ha ritenuto in particolare che il divieto di sciopero degli insegnanti con status di dipendente pubblico – posto in essere per garantire l’adempimento delle funzioni dello Stato attraverso un’efficace amministrazione pubblica, compresa l’offerta educativa – non li privava nella sostanza della loro libertà sindacale, poiché la varietà delle diverse tutele istituzionali messe in atto aveva consentito ai dipendenti pubblici e ai loro sindacati di difendere efficacemente i propri interessi professionali. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le misure disciplinari contro i ricorrenti a seguito della loro partecipazione agli scioperi rientrassero nella discrezionalità dello Stato (“margine di apprezzamento”) (Corte EDU, Grande Camera, 14 dicembre 2023, nn. 59433/18, 59477/18, 59481/18 e 59494/18/07).