L’uso abituale di sostanze stupefacenti non integra lo stato di tossicodipendenza
La Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 30 gennaio 2024, n. 3805 dichiara la non applicabilità dell’affidamento in prova di cui all’art. 94D.P.R. n. 309/1990 nel caso in cui venga semplicemente allegato da parte del richiedente il consumo abituale di sostanze stupefacenti. Infatti, tale status patologico è elemento necessario ma non sufficiente ad integrare la condizione di tossicodipendenza richiesta dalla norma per l’applicazione della misura.