Adozione: rimessa alle SSUU la nullità per l’omessa nomina del curatore speciale del minore
La Cassazione civile, con ordinanza n.1390 del 15 gennaio 2024, in tema di adozione, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alle conseguenze della nullità del giudizio per omessa nomina del curatore speciale del minore, in ipotesi di sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, La Corte ha ravvisato sul punto un contrasto di giurisprudenza – che ripropone un contrasto già emerso in tema di provvedimenti de potestate che presuppongono l’interesse alla partecipazione del minore, – nel caso in cui l’omessa nomina si sia realizzata nel corso del giudizio di primo grado, divergendo gli orientamenti in ordine alla soluzione da adottare in caso di annullamento nel giudizio di legittimità, per la riscontrata nullità del giudizio ex art. 333 c.c., nella individuazione del giudice del rinvio, ossia se esso vada disposto in favore del giudice di primo grado, ovvero della Corte d’appello (in applicazione del principio fondamentale della ragionevole durata del processo, espresso dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6CEDU, di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p,c.).