Phishing, responsabile il cliente distratto: la colpa grave si può provare per presunzioni
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 110 dell’11 febbraio 2024, ha respinto le domande avanzate da una correntista, vittima di phishing, nei confronti della propria banca. Il Tribunale pratese, accertato che la banca aveva adottato un sistema di autenticazione forte a due fattori, ha ritenuto di poter presumere, dai dati indiziari acquisiti nel corso del giudizio, la colpa grave della cliente per non aver custodito le credenziali di accesso al servizio di home banking. È stata altresì riconosciuta la colpa della cliente per non aver tempestivamente comunicato alla banca i fatti accaduti.