Nulla la commissione di massimo scoperto indicata solo in percentuale
In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la clausola negoziale che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Così ha stabilito l’ordinanza n. 5359/2024 della Cassazione civile.