Condotte riparatorie dinanzi al giudice di pace: il termine è la dichiarazione di apertura del dibattimento
Con la sentenza n. 45 depositata il 21 marzo 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.