Mutuo: il TAN non indicato in contratto può essere ricavato dal TAEG

Con l’ordinanza n. 5151/2024, in materia di mutuo, la Corte di Cassazione ha chiarito come soltanto il TAN risponde alla funzione di corretta informativa cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, t.u.b. quando cita gli elementi che vanno obbligatoriamente indicati in contratto; tanto è vero che il successivo comma 7 lett. a) e b), sanziona con la nullità parziale le pattuizioni che interessano il solo tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, circostanza che non si verifica in assenza di indicazione di TAEG/ISC. La misura del saggio di interesse, in assenza di esplicitazione in contratto, può ricavarsi aritmeticamente dal TAEG, in quanto la forma scritta ad substantiam del negozio non esclude che la pattuizione investa un oggetto non determinato, ma determinabile.

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