I mutamenti giurisprudenziali non giustificano la revisione dell’assegno di divorzio
I mutamenti giurisprudenziali (segnatamente quelli in tema di assegno di divorzio) non costituiscono una ragione che di per sé giustifica la revisione delle condizioni di divorzio, occorrendo infatti che sussistano giustificati motivi e, cioè, circostanze sopravvenute e idonee ad alterare significativamente l’assetto economico-patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio sulle quali si è formato il giudicato. Il giudice, quindi, non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta, ma, alla luce dei principi affermati da Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, deve verificare se e in che misura le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico-patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, soprattutto laddove le condizioni di divorzio derivino da un accordo delle parti recepito nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto, ove liberamente le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell’assegno divorzile. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7650.