Opera dell’ingegno realizzata nell’interesse della P.A.: al lavoratore spetta l’indennizzo?

La Cassazione civile, Sez. IV, con la sentenza 18 marzo 2024 n. 7178 ha affermato il seguente principio di diritto: L’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto (di lavoro autonomo) concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno.

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