Niente sanzioni a ingegneri e architetti per la mancata iscrizione alla gestione separata INPS

Con la sentenza 8 aprile 2024, n. 55 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come convertito, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, comma 5, della L. n. 6/1981, e che sono pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, a tutela dell’affidamento riposto dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, prima della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi.

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