Vi è responsabilità dell’avvocato se la pretesa è manifestamente infondata o in caso di negligenza
Ai fini della eventuale responsabilità professionale dell’avvocato rileva esclusivamente stabilire – con un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico – se, già ex ante, si profili l’assoluta mancanza di ragioni sufficienti a sostenere adeguatamente in un processo le pretese della parte, (con conseguente obbligo professionale del legale di sconsigliare la stessa instaurazione della controversia), ovvero se l’esito finale negativo del giudizio sia imputabile a sua negligenza professionale. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 9 aprile 2024, n. 9520.