Onere probatorio in materia di mancata fruizione della pausa di lavoro e riposo compensativo
Con l’ordinanza n. 8626 del 2 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che il “riposo compensativo” (così come eventuali modalità alternative di fruizione della pausa di lavoro garantita al lavoratore per il recupero delle energie psicofisiche ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003) costituisce un fatto estintivo del diritto del lavoratore che investe la sfera organizzativa aziendale e, in quanto tale, il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro. Spetta, invece, al lavoratore allegare e provare lo svolgimento dell’attività lavorativa continuativa eccedente il limite di sei ore di cui alla citata normativa senza aver goduto della pausa retribuita.