L’accertamento dell’autosufficienza economica del figlio non è retroattivo
Qualora il giudice di merito accerti il raggiungimento – da parte del figlio maggiorenne – dell’autosufficienza economica e conseguentemente revochi l’assegno precedentemente posto a carico di un genitore, è tenuto a indicare specificamente il momento a partire dal quale detto obbligo viene meno (che altrimenti cessa con la pubblicazione della sentenza) e, se la questione è controversa tra le parti, a quantificare il complessivo importo dovuto a tale titolo, per il pregresso, dal coniuge obbligato. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 2 aprile 2024, n. 8629.