Locazioni: la “spending review” non legittima l’ente pubblico a recedere anticipatamente
Il contratto di locazione immobiliare concluso “iure privatorum” dalla pubblica amministrazione quale conduttore non si sottrae alla disciplina contemplata dall’art. 27, ottavo comma, della legge n. 392 del 1978. Le ragioni di contenimento della spesa pubblica non integrano i “gravi motivi” che consentono, ove ricorrenti, il recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione ad uso diverso. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 27 marzo 2024, n. 8254.