Processo amministrativo: non è inammisssibile l’appello per il deposito tardivo della sentenza impugnata

Il deposito della sentenza di primo grado, oltre il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso in appello, ma entro il termine per deposito documenti ex art. 73c.p.a., impedisce la declaratoria di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 94c.p.a. L’omesso deposito di copia della sentenza impugnata, congiuntamente o meno all’atto di impugnazione, non determina in nessun caso l’inammissibilità tout court dell’impugnazione medesima. L’impugnazione è improcedibile, nel senso che non può essere decisa nel merito, finché una delle parti in causa non abbia adempiuto all’obbligo ex art. 94c.p.a. mediante deposito di copia della sentenza impugnata. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 maggio 2024, n. 4542.

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