Non viola l’art. 8 CEDU il divieto di morte medicalmente assistita del paziente
La Corte EDU (sez. II, sentenza 13 giugno 2024, n. 32312/2023) esclude che il diritto alla vita privata sancito dall’art. 8CEDU obblighi gli Stati a introdurre la morte medicalmente assistita per consentire al malato di porre fine alle proprie sofferenze. L’incriminazione dell’aiuto al suicidio rientra, infatti, nel margine di apprezzamento di cui gli Stati sono titolari. La Corte ritiene, inoltre, che non violi il divieto di discriminazione di cui all’art. 14CEDU disciplinare in modo diverso la situazione del malato tenuto in vita da un trattamento sanitario, il quale, chiedendone l’interruzione, va incontro alla morte, e quella del malato che, non essendo tenuto in vita dal trattamento, neppure può chiedere di morire tramite suicidio assistito.