Nomina nella giunta comunale: l’incompatibilità per affinità cessa con il divorzio
Con la sentenza n. 107 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost. – dell’art. 64, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l’affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale sia stato pronunciato, con sentenza passata in giudicato, il divorzio, poiché tale limitazione si pone in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza, anche alla stregua dell’ingiustificata differenza rispetto alla situazione dell’ex coniuge del sindaco, per il quale l’incompatibilità non sussiste.