Stalking aggravato dalla relazione affettiva: va provato un rapporto di fiducia

La Corte di Cassazione penale Sez. V, con la sentenza 27 giugno 2024, n. 25516 statuisce che per la sussistenza del reato di atti persecutori aggravati dalla relazione affettiva ex art. 612-bis, comma 2, c.p., pur non essendo necessaria una stabile condivisione della vita comune, è richiesto un rapporto non occasionale né fugace, basato sulla reciproca fiducia e protezione tra autore delle condotte persecutorie e persona offesa.

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