Il sub-vettore ha azione diretta verso il committente se prova il rapporto con il vettore principale
In tema di contratto di trasporto, l’eccezionale forma di garanzia, attribuita dall’art. 7 ter del d. lgs. n. 286/2005 a favore del sub-vettore, impone che quest’ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che alla propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l’esistenza del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale, con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario, da cui risulti la derivazione contrattuale. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 27 maggio 2024, n. 817.