Inammissibili le doglianze articolate oltre i limiti consentiti per la stesura dell’atto di appello
Ai sensi del d.P.C.S. n. 167/2016, emanato sulla base dell’art. 13-ter disp. att. c.p.a., risultano inammissibili le doglianze articolate oltre i limiti massimi consentiti per la stesura dell’atto di appello. L’art. 13-ter disp. att. c.p.a. dispone che il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti massimi, mentre l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive non è motivo di impugnazione. Tale previsione non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo, ma, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, obbliga il giudice a non esaminare le questioni che si trovano oltre il limite massimo di pagine, con l’effetto, ad es., di non poter pronunciare su domande di misure cautelari monocratiche collocate dopo il numero massimo consentito di pagine. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26 giugno 2024, n. 5628.