Illegittima la liquidazione delle spese che non distingue le singole fasi e che va ultra-petitum

La liquidazione dei compensi, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio e, dunque, distinguendo ciascuna di esse, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle; inoltre, la liquidazione dei compensi non deve eccedere rispetto ai limiti della domanda (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la decisione impugnata in cui, pur essendo state chieste le sole spettanze riguardanti la fase decisionale, i giudici di merito avevano contemplato nella liquidazione tutte le fasi del giudizio, complessivamente determinate). È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 19025 dell’11 luglio 2024.

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