È ritorsivo il licenziamento per g.m.o. intimato dopo il rifiuto del part-time?
È ritorsivo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato da una presunta crisi aziendale non provata in giudizio e intimato a seguito del rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time. In questo senso si è espressa la Cassazione, Sez. lav., 8 luglio 2024, n. 18547 che ha avuto modo di chiarire che, nel caso di licenziamento ritorsivo, la tutela applicabile è quella reintegratoria piena (anche nel caso di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015).