La Cassazione torna sulla sorte dei tabulati acquisiti dal pubblico ministero
L’art. 1, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178, disponendo, in deroga al principio del tempus regit actum, che i tabulati acquisiti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge possono essere utilizzati a carico dell’imputato “solo unitamente ad altri elementi di prova”, ha introdotto una regola legale di valutazione della prova, la cui violazione deve essere tempestivamente dedotta da chi vi ha interesse (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 18 luglio 2024, n. 29268).