L’assenza di marcatura CE fa scattare il reato di frode nell’esercizio del commercio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28704/2024, pronunciandosi in tema di reati contro l’industria e il commercio, ha chiarito che integra il reato di tentativo di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p. il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all’ingrosso, prodotti privi di marcatura “CE” o con marcatura “CE” contraffatta, in quanto la presenza di tale marcatura è finalizzata ad attestare la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e di sicurezza. La Suprema Corte ha anche precisato che la mancata consegna della documentazione che attesta la regolarità dell’apposizione del marchio CE nel corso di un controllo costituisce elemento significativo per ritenere illegittimamente effettuata tale apposizione e integrare il suddetto delitto tentato, legittimando di conseguenza la confisca obbligatoria delle merci oggetto dello stesso ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 2 c.p. (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 17 luglio 2024, n. 28704).

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