Reintegrazione anche nel caso di licenziamento per g.m.o. se il fatto non sussiste
Con la sentenza 16 luglio 2024, n. 128 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, commi 1 e 2, 4, comma 1, 24, comma 1, 35, comma 1, 41, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, dell’art. 3, comma 2, della L. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la reintegrazione si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore, poiché la discrezionalità del legislatore nell’individuare le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento – se la tutela reintegratoria o quella solo indennitaria – non può estendersi fino a consentire di rimettere questa alternativa ad una scelta del datore di lavoro che, intimando un licenziamento fondato su ‟un fatto insussistente”, lo qualifichi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare.