Sisma bonus: insufficiente la stipula di un preliminare per realizzare il presupposto della “alienazione” dell’immobile
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva confermato in sede di riesame il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP della somma di oltre 3 milioni di euro nei confronti di una s.r.l. e, in caso di incapienza, su danaro e beni, fino alla concorrenza di detta cifra, nei confronti del legale rappresentante della stessa, per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 26 luglio 2024, n. 30723 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui, agli effetti della normativa del c.d. sisma bonus acquisti del 2013, l’immobile oggetto di intervento era stato ceduto alla s.r.l. con un contratto preliminare entro il termine di 30 mesi indicato dalla legge, dovendosi quindi a tale atto riferirsi il presupposto del contratto di vendita che consentiva di ottenere il diritto di detrazione previsto dalla norma – ha, diversamente, affermato che la previsione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, che consente agli acquirenti di immobili, edificati mediante demolizione e ricostruzione in zone ad alto rischio sismico, di poter usufruire di tale bonus, rispetto ad interventi effettuati in precedenza da imprese, con demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, purché le dette imprese “provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile”, deve essere interpretata nel senso che è insufficiente la stipula di un contratto preliminare per realizzare il presupposto della “alienazione” dell’immobile.