Tour operator non dà sufficienti info sul viaggio all’estero: il foro è quello del consumatore

Può agire in giudizio dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio il consumatore che ha prenotato tramite tour operator un viaggio all’estero: la competenza è del foro del consumatore e ciò vale anche se il consumatore e il tour operator siano domiciliati nello stesso Stato Ue (nella specie, in Germania). Alla fattispecie si applica, infatti, il regolamento «Bruxelles I bis» così che il consumatore può invocare le norme di competenza protettiva in esso enunciate. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la “sentenza FTI Touristik (Elemento di estraneità)” del 29 luglio relativa alla causa C-774/22, precisando che il regolamento «Bruxelles I bis» assicura che il consumatore, in quanto parte più debole, possa agire in giudizio contro la parte più forte dinanzi a un giudice facilmente accessibile. Il caso pendente in tribunale in Germania riguarda per l’appunto l’acquisto di un contratto di un pacchetto turistico per un viaggio all’estero, laddove il consumatore ha chiesto al tour operator il risarcimento del danno per non essere stato da questi sufficientemente informato sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari per il viaggio nello Stato terzo in questione.

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