Trasporto abusivo e abbandono di rifiuti: i nodi dell’occasionalità e dell’imprenditore di fatto

La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 18 luglio 2024, n. 29076 in esame affronta un caso di trasporto abusivo e successivo abbandono di rifiuti. I problemi interpretativi che emergono, in relazione all’art. 256, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006, sono sostanzialmente tre: 1) se l’attività di trasporto abusivo possa essere anche solo occasionale; 2) se, circa i “titolari di imprese” e i “responsabili di enti” che abbandonano i rifiuti, sia richiesta o no una qualifica formale; 3) se l’abbandono di rifiuti possa essere anche soltanto occasionale.

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