Legittimo il divieto di aprire in Via S. Gregorio Armeno attività diverse da produzione e vendita di presepi

E’ legittimo il provvedimento del Comune di Napoli che ha dichiarato l’inefficacia della SCIA e disposto l’immediata chiusura di un punto vendita aperto da una notissima pasticceria napoletana nella storica via San Gregorio Armeno, in quanto su quest’ultima è imposto un vincolo che riserva la possibilità di nuove aperture solo ad attività artigianali relative alla produzione e vendita di presepi, in linea con la tradizionale vocazione di tale via, famosa in tutto il mondo per il commercio di manufatti inerenti all’arte presepiale. Il Comune d’intesa con la Regione e sentita la Soprintendenza, oltre a vietare l’esercizio di determinate attività considerate incompatibili con la tutela del patrimonio storico artistico e culturale, ben può, in un’ottica propulsiva, al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 52 comma 1 bis del codice dei beni culturali, con lo strumento dell’intesa di cui all’art. 1 comma 4 del D.lgs. n. 222/2016 (che rinvia all’intero art. 52 del codice e non solo al comma 1), vietare, in aree circoscritte del territorio cittadino – connotate dalla forte presenza di specifiche attività artigianali, caratterizzanti il profilo identitario di quel determinato luogo – tutte le nuove attività non riconducibili a quello specifico profilo identitario, che ben può essere tutelato a prescindere da un preciso vincolo storico culturale impresso a singoli locali. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18 luglio 2024, n. 6440.

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