Conferimento ramo d’azienda: quando è responsabile la conferitaria per i debiti non indicati dalla perizia?
In caso di conferimento di ramo d’azienda – equivalente, con riferimento alla sorte dei debiti inerenti all’azienda ceduta, a una cessione d’azienda in favore della società conferitaria –, la circostanza che nella perizia di stima del ramo d’azienda conferito non risulti l’esistenza di un debito non vale, di per sé, ad escludere la responsabilità solidale della società conferitaria ex art. 2560, secondo comma, cod. civ. relativamente a quel debito, allorché risulti che la compagine sociale della cessionaria sia riconducibile alla medesima compagine sociale della cedente.