Critica del RLS al datore di lavoro: la Cassazione riconosce la stessa tutela del rappresentante sindacale
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23850 del 5 settembre 2024, ha esaminato un caso riguardante il diritto di critica del datore di lavoro da parte di un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. La Corte di Cassazione, riconoscendo l’applicazione delle tutele riservate ai rappresentanti sindacali anche ai RLS, ha confermato che il rappresentante sindacale, pur essendo un lavoratore subordinato, si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro nell’attività sindacale, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost. Pertanto, la Corte ha affermato che il diritto di critica del rappresentante sindacale non può essere subordinato alla volontà del datore di lavoro, ma deve rispettare i soli limiti della correttezza formale e della veridicità sostanziale.