No a extra sul prezzo del biglietto aereo per la scelta del posto vicino al minore di 12 anni
Non è possibile per le compagnie aeree chiedere un costo extra – ulteriore rispetto al prezzo di acquisto del titolo di viaggio – per la fruizione del servizio di selezione del posto a sedere a bordo dei velivoli per quanto riguarda il posto dell’accompagnatore accanto a minori di 12 anni, oltre che a persone con mobilità ridotta. E’ legittima la disposizione dell’ENAC (n. 63 del 16 luglio 2021) che prevede l’obbligo di assegnare gratuitamente (senza extra costi) all’accompagnatore di persone con difficoltà motoria ovvero dei bambini sino a 12 anni (Special Categories of Passengers o SCP), un posto vicino a dette persone. Tale disposizione non mira a sanzionare una policy commerciale in materia di tariffe, ma a evitare che all’applicazione della normativa europea in materia di safety possano essere apposti degli ostacoli di tipo economico, non potendo le condizioni di sicurezza in materia di trasposto in presenza di SCP essere oggetto di un supplemento di prezzo. Ciò in quanto non viene in rilievo un servizio aggiuntivo erogato dal vettore, cui correlare detto supplemento, ma una delle modalità alternative – verosimilmente l’unica praticabile – idonea a garantire l’assolvimento della prescrizione di safety. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 agosto 2024, n. 7206.