La penale di anticipata estinzione e la polizza “incendio” non concorrono al calcolo del TEG
La penale per l’estinzione anticipata del mutuo non si giustifica con l’utilizzo del credito, ma ha la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi in caso di rimborso anticipato del capitale mutuato. Non costituisce quindi un costo legato all’uso del credito o al costo del denaro, ma rappresenta un costo eventuale, che non può essere considerato ai fini del superamento della soglia di usura. Inoltre, la polizza “incendio” non può essere qualificata come assicurazione obbligatoria strettamente collegata all’erogazione del credito: di conseguenza, le spese ad essa relative non concorrono al calcolo del TEG. Così ha stabilito il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 716 del 26 luglio 2024.