Revoca dell’autorizzazione di volontaria giurisdizione e tutela dei diritti dei terzi in buona fede
L’art. 21 del D.Lgs. n. 149/2022 ha, come è noto, attribuito ai notai la competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione stabilendo al 1° comma che “Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate, nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi per oggetto la vendita di beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.”.