Avvocato consiglia di non ricorrere in cassazione e Strasburgo dice no per mancato esaurimento dei rimedi interni

Pronunciandosi su un caso “belga” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria di respingere un ricorso in cui si contestava che il divieto di indossare un costume intero per motivi religiosi, previsto dal regolamento di una piscina comunale, equivaleva a discriminazione per motivi religiosi, la Corte EDU, decisione 26 settembre 2024 (n. 54795/21), ha, all’unanimità, dichiarato inammissibile il ricorso presentato alla Corte EDU ai sensi degli artt. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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