La revoca de facto della condizione testamentaria non travolge l’istituzione di erede
Se il testatore impedisce, in vita, l’avveramento della condizione apposta alla propria disposizione testamentaria istitutiva, pur mantenendo ferma l’istituzione medesima, il principio del favor testamenti impone la salvezza dell’istituzione testamentaria non revocata, nonostante la revoca, per condotta incompatibile del disponente, della condizione sospensiva apposta. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 18 settembre 2024, n. 25116.