Permesso di costruire: no al silenzio assenso se c’è il preavviso di rigetto della PA o la domanda è incompleta
Anche nel caso in cui venga superato il termine di conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il silenzio assenso non si perfeziona in presenza della comunicazione del preavviso di rigetto, in quanto ciò risulterebbe in contrato con i principi generali di collaborazione e di buona fede. L’operatività del dispositivo del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire richiede che la domanda sia quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore pena l’inconfigurabilità giuridica della stessa, il che significa che la domanda deve essere completa degli elementi essenziali. Ai fini della formazione del silenzio assenso la domanda di rilascio del permesso di costruire deve considerarsi completa qualora contenga gli elementi previsti dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25 settembre 2024, n. 7768.