L’applicabilità della direttiva servizi alle concessioni per derivazioni idroelettriche è rimessa alla CGUE
Con la ordinanza n. 161 del 2024 la Corte Costituzionale ha rimesso alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi: a) se la direttiva servizi 2006/123/CE debba ritenersi applicabile anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica; b) ove tale applicabilità sia riconosciuta, se la direttiva servizi osti alla disciplina di uno Stato membro, che si avvalga, quale criterio per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; c) infine, in caso di risposta affermativa al primo e al second quesito, se la direttiva servizi osti alla disciplina di uno Stato membro che preveda una proroga della concessione, motivata dall’esigenza di consentire l’utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il limite dei trent’anni che sin dall’inizio può essere assegnato a una concessione per piccola derivazione idroelettrica.