Sospeso l’avvocato condannato penalmente anche se per condotte non direttamente attinenti alla professione
Viola il dovere di dignità e decoro previsto dall’art. 9 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che viene condannato penalmente anche se con riferimento a condotte tenute al di fuori dell’attività professionale. La sentenza della Cassazione n. 26369 del 10 ottobre 2024, qui esaminata, riguarda un procedimento disciplinare contro un avvocato a seguito della sua condanna penale per un reato non direttamente attinente allo svolgimento dell’attività professionale. In particolare, la decisione annotata ribadisce il principio per cui l’illecito disciplinare può essere integrato anche dalla violazione di doveri generali, purché nel rispetto del principio di ragionevolezza, con l’obiettivo di preservare la dignità della professione forense.