Nuovo art. 133, comma 1-bis, c.p.p.: se e quando è possibile disporre l’accompagnamento coattivo del querelante

Con la sentenza 17 ottobre 2024, n. 164, la Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 133, comma 1-bis, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata ricusata dall’imputato.

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