Permesso di costruire in sanatoria: la decorrenza del termine per impugnare
La piena conoscenza – cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell’impugnazione – non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che – per individuare il dies a quo di decorrenza – basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio e al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti. L’accertamento, contenuto in una diversa sentenza Tar, resa tra le medesime parti dell’odierno giudizio, e passata in giudicato, della conoscenza del titolo in sanatoria da parte dell’odierna appellante, radica senz’altro a tale data il dies a quo di decorrenza del termine di proposizione del ricorso, avendo l’odierna appellante senz’altro avuto a tale data “piena conoscenza” dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 41 co. 2 c.p.a. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 ottobre 2024, n. 8316.