La posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori
Il D.Lgs. n. 81/2008 ha chiaramente connesso l’opera del coordinatore per l’esecuzione dei lavori alla sicura organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell’opera, dell’area di cantiere e della sequenza di lavorazioni – tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze – alle necessità della sicurezza dei lavoratori. Le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavoro chiamati alla loro esecuzione (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 10 ottobre 2024, n. 37214).