L’adesione a un credo religioso può costituire motivo di addebito

La partecipazione alle pratiche collettive di un culto religioso, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 Cost., non può considerarsi di per sé come ragione di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge previsti dall’art. 143 c.c., in tal modo determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Lo stabilisce la Corte d’Appello di Napoli, sentenza 12 luglio 2024.

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