Pertinenzialità diretta tra cosa rubata e bisogno che muove al furto ex art. 626, c. 1, n. 2 c.p.

La sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 40685 evidenzia il legame di pertinenzialità che deve sussistere, ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 2 c.p., tra il “fatto commesso su cose di tenue valore” e il “grave e urgente bisogno” al quale si vuol “provvedere” proprio tramite la condotta criminosa. In sostanza, “il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore avuto riguardo all’utilizzo che l’agente si è preposto o ha realizzato con essa, per soddisfare una grave e urgente necessità”; e, a tal riguardo, sulla difesa grava un onere di allegazione circa l’effettivo stato emergenziale in cui versa l’imputato che ha violato la legge.

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