Ispettore di polizia penitenziaria: illegittima la distinzione in base al genere dei posti messi a concorso
Con la sentenza n. 181 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 14 della direttiva 2006/54/CE, dell’art. 44, commi da 7 a 11, del D.lgs. n. 95 del 2017, dell’allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al D.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, poiché, alla luce dei compiti di direzione e di coordinamento, che contraddistinguono le mansioni assegnate agli ispettori, la più esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione in un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa e non persegue un obiettivo legittimo, legato all’esigenza di preservare la funzionalità e l’efficienza del Corpo di Polizia penitenziaria, confliggendo con il canone di proporzionalità, proprio per l’ampiezza del divario che genera.