La donazione è valida se dall’atto risulta la parziale altruità del bene
Deve escludersi l’applicabilità della sanzione della nullità, per difetto di causa, della donazione di cosa parzialmente altrui, a fronte della consapevolezza in capo alle parti, risultante dal corpo dell’atto, dell’appartenenza del bene a comunione ereditaria, con quote indivise. Deve, parimenti, escludersi che l’omessa comunicazione, ad opera del donatario, di un appuntamento fissato per svolgere un esame diagnostico, necessario per valutare l’esigenza di un intervento chirurgico “salvavita” per il donante, integri i presupposti per la revoca della donazione, per tentato omicidio. Deve, infine, escludersi che, l’utilizzo di toni poco lusinghieri nei confronti del donante, in un contesto di separazione personale tra coniugi, integri i presupposti per la revoca della donazione, per ingiuria grave. Lo stabilisce il Tribunale di Palermo, sentenza 6 novembre 2024.