Conto corrente: la c.m.s. rientra nel calcolo del TEG ai fini del superamento tasso soglia

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati: sussisterà, pertanto, usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale; tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. Così ha disposto la Corte di Appello di Venezia con la senza del 20 novembre 2024.

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