Falsità sulle proprie condizioni di reddito e tenuità del fatto
Ai fini del riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto occorre una positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 1 c.p.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all’intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 3 c.p.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all’entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 2 c.p.) (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 2 gennaio 2025, n. 14).